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Adozione nazionale Empty Adozione nazionale

Gio 1 Set 2016 - 17:34
Chi può presentare la domanda di adozione nazionale?

I coniugi sposati da almeno tre anni e non separati, neppure di fatto, i coniugi sposati da meno di tre anni ma conviventi da tre o più anni (la convivenza deve essere comprovata) possono proporre domanda di adozione nazionale, che in realtà è una dichiarazione di disponibilità all’adozione, al Tribunale per i Minorenni presso cui si intende procedere e che nella maggior parte dei casi i coniugi scelgono rispetto alla loro residenza anagrafica (cfr. elenco Tribunali per i Minorenni).  L’adozione nazionale è volta all’accoglimento di un minore che sia in stato di abbandono in una struttura Italiana; esso può essere di qualsiasi etnia e/o origine.

Si possono presentare più domande a diversi Tribunali per i Minorenni?

Nulla vieta però ai coniugi, che anzi ne hanno la facoltà, di presentare la domanda di adozione in più di un Tribunale anche diverso da quello competente per residenza purchè ne diano comunicazione scritta agli altri tribunali precedentemente consultati. Se la coppia è residente all’estero è competente il Tribunale per i Minorenni del distretto della loro ultima residenza, in mancanza è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma.

La Domanda di adozione nazionale è in realtà una dichiarazione di disponibilità all’adozione e ha validità di tre anni.

La domanda è formulata su moduli normalmente forniti dalle cancellerie adozioni dei Tribunali per i Minorenni, va presentata in carta semplice accompagnata da alcuni documenti tra i quali:

  • certificato di nascita dei richiedenti;
  • stato di famiglia;
  • dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi o in caso di decesso, il certificato di morte;
  • certificato del medico di base che attesti la buona salute di entrambi i coniugi;
  • modello 101 o 740 o busta paga;
  • certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
  • dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi;
  • alcuni esami clinici (per attestare la buona salute complessiva dei futuri genitori) ;
  • certificazione di Sana costituzione psicofisica accertata da struttura pubblica, da cui risulti l’esclusione di affezioni TBC, veneree, cardiovascolari ed HIV.

Una verifica dei documenti indicati è indispensabile dato che vi possono essere delle variazioni e va fatta presso la cancelleria adozioni dei tribunali per i minorenni presso cui si intende presentare la domanda. La domanda di adozione nazionale ha una validità di tre anni ed è rinnovabile alla sua scadenza, per l’ipotesi in cui i coniugi intendessero percorrere la via dell’adozione nazionale ma non avessero avuto alcun riscontro da parte del tribunale nel corso dei tre anni.

A questo punto il Tribunale dispone la verifica preventiva dei presupposti ed esegue gli accertamenti ritenuti necessari al fine di accertare e dichiarare l’idoneità della coppia che ha proposto la dichiarazione di disponibilità.

Come si svolge in pratica l’indagine sui futuri genitori?

Il Tribunale per i Minorenni incarica i servizi sociali del compito di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali raccogliendo informazioni sull’ambiente familiare, le motivazioni della domanda, nonché la situazione personale e sociale dei coniugi. I servizi sociali devono valutare attentamente le risorse, i limiti, le convinzioni, le attitudini degli aspiranti genitori, il desiderio di entrambi all’adozione, la loro situazione socio-economica.
In questa fase è anche compito dei servizi sociali informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle possibili criticità che l’adozione può comportare.
La legge sull’adozione prevede che le indagini siano completate entro 120 giorni (prorogabili una sola volta) dall’invio della documentazione relativa alla coppia da parte del Tribunale per i Minorenni che ha disposto l’accertamento dell’idoneità. Al termine del periodo di accertamento, i servizi devono redigere una relazione conclusiva che sarà inviata al Tribunale per i Minorenni di competenza.

Durante l’indagine i Servizi, riscontrando dei problemi non insolubili, possono chiedere alla coppia di sospendere l’indagine per un breve periodo e riprenderla dopo alcuni mesi di riflessione.

Il Tribunale per i Minorenni esamina la relazione inviata dall’ente locale e convoca la coppia per uno o più colloqui, a seguito dei quali vi possono essere diversi esiti: il Tribunale stabilisce che la coppia è idonea all’adozione, oppure non è idonea, oppure dispone ulteriori approfondimenti rinviando nuovamente i coniugi ai servizi.

Un bambino dichiarato adottabile. A chi affidarlo?

Il Tribunale dovrà scegliere tra tutte le coppie che hanno presentato domanda di adozione e sono state dichiarate idonee, quella più adatta al minore adottabile (anche in base alla differenza di età tra adottanti e adottando che non può essere inferiore a 18 anni e maggiore di 45 anni). Per effettuare questa difficile scelta spesso vengono convocate diverse coppie davanti al giudice incaricato che, coadiuvato da personale dei servizi, svolge una breve indagine supplementare sugli aspiranti genitori volta a scegliere la coppia più adatta.

Collocamento provvisorio e/o affidamento preadottivo.

Nel caso di adozione a basso rischio giuridico come nel caso di minori abbandonati alla nascita il Tribunale dispone, con ordinanza del giudice, l’affidamento preadottivo del bambino alla coppia prescelta. Nel caso di adozione ad alto rischio giuridico, ove la famiglia d’origine abbia presentato ricorso avverso al provvedimento di decadenza della potestà genitoriale, il minore viene dato alla coppia in collocamento provvisorio (o temporaneo) fino alla sentenza definitiva, quando inizierà l’anno di affidamento preadottivo. Per l’affidamento preadottivo, occorre il consenso del minore (art. 7) che abbia compiuto 14 anni;  il minore di età superiore a 12 anni deve essere interpellato (anche di età inferiore, qualora il giudice lo ritenga opportuno).

Quanto dura l’affidamento?

Mentre il collocamento temporaneo non ha tempi certi perché dipende dall’iter processuale tra famiglia d’origine e Tribunale per i Minorenni, l’affidamento preadottivo ha durata di 1 anno e può essere prorogato per un altro anno o può essere revocato se si verificano gravi difficoltà nella convivenza.

L’incontro.

L’incontro fra la coppia ed il bambino nella maggior parte dei casi avviene nella comunità che ospita il minore con modalità e tempi graduali, nel rispetto delle esigenze del bambino. Nel corso dell’anno di affido preadottivo la coppia è seguita dai Servizi Sociali.
In questa fase dell’adozione nazionale bisogna sempre fare i conti con il rischio giuridico, che consiste nella possibilità che il minore debba ritornare alla famiglia di origine (genitori o parenti sino al 4° grado). Ma ne parleremo meglio nella parte dedicata specificatamente a questo argomento.
Al termine di questo periodo, e a seguito di un ulteriore colloquio che la coppia effettuerà con il Giudice del Tribunale per i Minorenni per la verifica della sussistenza delle condizioni previste per legge, valutati le informazioni e gli esiti delle indagini e sentiti i soggetti indicati dalla legge, il Tribunale emette il decreto di adozione.

Il decreto di adozione.

Gli effetti giuridici del provvedimento di adozione sono i seguenti:


  • Effetto legittimante: il minore adottato diventa a tutti gli effetti figlio legittimo della coppia adottante, di cui assume il cognome.
  • Effetto risolutivo: cessano i rapporti giuridici tra il bambino e la sua famiglia d’origine (ad eccezione degli impedimenti matrimoniali)

L’adozione legittimante non può essere revocata, a meno che il minore non si trovi nuovamente in stato di abbandono: in questo caso verrà estinto il precedente legame adottivo e si avvierà un nuovo procedimento di adozione.

Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all’adozione (art. 26 L. 184/83) può essere proposta impugnazione davanti la sezione minorenni della Corte d’Appello da parte del Pubblico Ministero, degli adottanti e dal tutore del minore, entro 30 giorni dalla notifica della sentenza stessa. Avverso la sentenza della Corte d’Appello è proponibile ricorso in Cassazione, sempre entro 30 giorni dalla notifica della sentenza d’appello per i soli motivi di cui al primo comma, n. 3, dell’Art. 360 del codice di procedura civile.

La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva, viene trascritta immediatamente nel registro di cui all’art. 18 (registro conservato presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni) e comunicata all’ufficiale dello stato civile del comune di nascita del minore, che lo annota a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

fonte: italiaadozioni.it
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